Affittasi, no fantasmi

del 27 Luglio 2012

Da Il Foglio – 27 luglio 2012
Un libro spiega a quali precedenti bisogna ricorrere per stracciare il contratto di una casa infestata

In tempi di crisi del mercato immobiliare ogni scusa è buona per far abbassare il prezzo di una casa che vorremmo affittare o acquistare. Per questo può tornare utile un libro pubblicato da Rubbettino, “Storie di locazioni e di fantasmi“. Lo ha scritto un giurista torinese, Raffaele Caterina, ed è un divertente e rigoroso compendio di quanto può succedere a un giudice o a un avvocato alle prese con l’inquilino di una casa infestata dai fantasmi. Potrebbe sembrare un argomento da serate con gli amici o da sceneggiatura di una fiction (in America si aspetta la seconda stagione di ”’American Horror Story”, serie tv che racconta la storia di una famiglia trasferitasi in una villa abitata dagli spiriti sanguinari delle persone uccise tra quelle mura), ma è l’oggetto di una vasta – seppur lacunosa – giurisprudenza, sin dai tempi del diritto romano. Il punto è: se riesco a dimostrare che la mia abitazione è infestata da fantasmi riuscirò a ottenere la cessazione del contratto? Non è così semplice, stando ai precedenti raccontati da Caterina.
Nel 1905 ad Altavilla Irpina una contadina racconta al giudice di essere stata disturbata durante il sonno da “pesi enormi sul mio corpo. Al principio credetti che erano gli spiriti dei miei morti e, siccome gli altri fittuari sono stati disturbati anche loro, cosi mi convinsi che erano spiriti esistenti nella casa, e sloggiai”. Il giudice ascolta la testimonianza ma respinge la richiesta: “La scienza moderna – scrive nella sentenza – che è completamente positiva e s’ispira al materialismo, esclude totalmente questi spiriti vaganti”. Se il diritto è anche frutto della cultura del tempo, nel caso dei fantasmi questo è lampante: tra 1500 e 1600 si contano diversi casi di case infestate da “spectra, idola seu phàsmata”, e nel 1700 il giurista Samuel Stryk scrive addirittura un “De Jure spectrorum”, in cui affronta i problemi giuridici connessi agli spettri.

Se Sempronio vende una casa a Tizio e successivamente appaiono i fantasmi, bisogna distinguere: se si dimostra che essi erano già presenti tra quelle mura, l’inquilino è libero dal contratto. Se i fantasmi arrivano dopo no: le nuove apparizioni potrebbero dipendere dall’empietà del compratore o della sua famiglia. Tra fine Settecento e Ottocento ovviamente tutto ciò viene bollato come ridicolo, fantasioso e superstizioso (già nel 1711 i protestanti parlavano di dicerie inventate dai papisti che con la scusa delle messe per i morti raccoglievano soldi). Si fa largo, prima dello scetticismo positivista, una lettura possibili sta: non importa se il giudice creda o meno agli spettri, deve ammettere le prove ed esaminare le testimonianze; se queste sono ineccepibili dovrà pronunciarsi a favore. Fino all’inizio del XX secolo, quando in Italia si ripresenteranno diversi casi, per gli studiosi che trattano il tema “la questione non si pone più”. Sono gli anni in cui il mondo è convinto di viaggiare verso la perfezione grazie alla scienza, e i giuristi bollano come “ignorante” chi parla di spiriti.

Presto nessuno crederà più a queste presenze che non si vedono, si diceva. Non è stato così. E, vero o no, che qualcuno creda a qualcosa è un fatto. E il diritto non può non tenerne conto.

 

Twitter @pierovietti

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